Convenzione collettiva di lavoro (CCL)
Il CCl per il ramo Involucro edilizio Svizzero ha validità per tutti i lavoratori e i datori di lavoro in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Basilea Campagna, Ginevra, Vaud e Vallese.
2024 – 2027
CCL Involucro edilizio 2024 – 2027
Accordo complementare 2024 – Allegato 6 (Salari dal 1° gennaio 2024)
Accordo complementare 2025 – Allegato 6 (Salari dal 1° gennaio 2025)
Accordo complementare 2026 – Allegato 6 (Salari dal 1° gennaio 2026)
CCL Involucro edilizio 2024 – 2027 DOG
2020 – 2023
CCL Involucro edilizio 2020 -2023
Accordo complementare 2022
Accordo complementare 2023
Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO)
Le associazioni padronali e le associazioni dei lavoratori (parti sociali) negoziano e stipulano un CCL con una determinata durata. Con la stipula di un CCL, le parti sociali fissano nel loro ramo professionale condizioni di lavoro disciplinate e all’avanguardia. Dall’entrata in vigore del CCL, tutte le aziende affiliate all’associazione padronale e tutti i lavoratori iscritti all’organizzazione dei lavoratori devono attenersi alle disposizioni del CCL.
Affinché valgano le stesse disposizioni minime per tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro, su richiesta delle parti sociali e previo esame del SECO, il Consiglio federale conferisce al CCL il carattere obbligatorio generale (DFO). Con la dichiarazione di forza obbligatoria (DFO), tutte le aziende assoggettate al campo d’applicazione del CCL (anche quelle non affiliate all’associazione padronale) devono attenersi alle disposizioni minime in materia di salari e orario di lavoro contemplate dal contratto. Tali disposizioni valgono anche per le aziende estere che eseguono lavori in Svizzera e per le agenzie di prestito del personale. La DFO introduce quindi una parità di condizioni per tutte le parti interessate, scongiurando il dumping sociale e salariale.