Spiegazioni sui contributi professionali e di spese di applicazione

 

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori versano i seguenti contributi:

a)    Contributi a carico dei lavoratori:
       Contributo professionale e di spese di applicazione di CHF 25.- al mese

b)    Contributi a carico delle persone in formazione:
       Contributo di spese di applicazione di CHF 5.- al mese

La deduzione viene effetuata mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore, e deve figurare chiaramente sul conteggio del salario.

c)    Contributi a carico dei datori di lavoro:
       Contributo professionale e di spese di applicazione di CHF 25.- al mese, per ogni lavoratore
       Contributo di spese di applicazione di CHF 5.- al mese, per ogni persona in formazione

I contributi professionali e di spese di applicazione vengono fatturati annualmente dall’ufficio di riscossione.

Avvertenza:

  1. Il pagamento dei contributi in oggetto non comporta un’affiliazione dei datori di lavoro o dei
    lavoratori rispettivamente ad un’associazione padronale o ad un sindacato.
  2. I contributi professionali e di spese di applicazione vengono riscossi per coprire:
       a) i costi di esecuzione del CCL;
       b) le spese di applicazione comune del presente CCL;
       c) le misure a favore della sicurezza del lavoro e della protezione della salute;
       d) le attività nell’ambito del perfezionamento professionale;
       e) i costi per l’amministrazione del segretariato.

I conti annuali della CPN sottoposti a revisione e il preventivo della CPN vengono trasmessi alla SECO che ne prende visione.

Per le aziende associate alla società cooperativa Involucro edilizio Svizzera, i contributi professionali e i contributi di spese di applicazione a carico dei datori di lavoro sono compresi nella quota di associazione. Per ragioni tecniche relative all’esecuzione, il contributo professionale e di spese di applicazione viene dedotto dal salario di tutti i dipendenti.
Ai lavoratori membri dei sindacati firmatari tali contributi vengono rimborsati dal loro sindacato una volta l’anno su presentazione del relativo certificato. Per ulteriori informazioni si rinvia al art. 20 e all’Appendice 4 all contratto collettivo di lavoro (CCL).