Le parti contraenti del contratto collettivo di lavoro (CCL) hanno stabilito i salari minimi e gli adeguamenti per la durata del CCL (2014-2018) nell’art. 27 CCL.
Durante la validità del presente CCL (2014-2018), i salari effettivi dei lavoratori sottoposti saranno oggetto ogni anno, sempre dal 1° gennaio, di un aumento per ogni lavoratore di CHF 40.00 al mese, risp. di CHF 0.22 all’ora. L’aumento automatico del salario reale verrà corrisposto fino a un salario massimo, superiore del 25% rispetto al salario minimo più alto di tutte le categorie (lavoratori qualificati > 60 mesi). I suddetti aumenti del salario reale non produrranno effetti sulla tabella dei salari minimi.
Inoltre, il rincaro annuale (indice di ottobre) verrà compensato automaticamente fino all’1,5%. Il rincaro verrà messo in conto sul salario precedente. In presenza di un rincaro annuale superiore all’1,5% verranno avviate delle trattative per stabilire l’ammontare della compensazione. In caso di un rincaro annuale negativo, la determinazione del valore del rincaro verrà effettuata sulla base del valore dell’indice definito in passato.
I salari minimi saranno oggetto di un adeguamento automatico al rincaro fino all’1,5%. In relazione all’adeguamento del rincaro fanno stato le stesse direttive determinanti per i salari che superano il 25% dell’importo massimo fissato per il salario minimo.
Ad esaurimento della validità del CCL, le parti contraenti si impegnano ad eseguire una valutazione del modello salariale e ad avviare al riguardo delle trattative.
Di regola per le aziende affiliate all’associazione padronale i salari minimi e gli adeguamenti salariali convenuti valgono dall’entrata in vigore del contratto colletivo di lavoro.
Per le aziende non affiliate, le aziende estere che lavorano in Svizzera e le agenzie di prestito del personale i salari minimi e gli adeguamenti salariali valgono dall’entrata in vigore della dichiarazione di forza obbligatoria (DFO).
Riduzione temporanea del salario
Trovate qui un apposito modulo di richiesta.
Lavoro aggiuntivo volontario
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Salari minimi a pertire dal 1.1.2014
1. Adeguamenti salariali (conformemente all’art. 27 CCL)
1.1 I salari effettivi dei lavoratori sottoposti saranno oggetto ogni anno, sempre dal 1° gennaio, di un aumento per ogni lavoratore di CHF 40.00 al mese, risp. di CHF 0.22 all ora. Hanno diritto a un tale aumento del salario effettivo tutti i lavoratori, cui salario mensile non supera CHF 6´751.25.
1.2 L’indice dei prezzi al consumo è ritenuto compensato fino a 99,4 punti (base dicembre 2010 = 100 punti).
2. Salari minimi (ai sensi degli art.24 e 27 CCL)
2.1 I nuovi salari minimi mensili ammontano a partire dal 1.1.2014:
Esperienza prof. |
Lavoratori qualificati |
Lavoratori semi-qualificati |
Lavoratori ausiliari |
< = 12 mesi |
CHF 4‘438.00 |
CHF 4‘100.00 |
CHF 3‘900.00 |
> 12 mesi |
CHF 4‘616.00 |
CHF 4‘244.00 |
CHF 4‘017.00 |
> 24 mesi |
CHF 4‘801.00 |
CHF 4‘393.00 |
CHF 4‘138.00 |
> 36 mesi |
CHF 4‘993.00 |
CHF 4‘547.00 |
CHF 4‘262.00 |
> 48 mesi |
CHF 5‘193.00 |
CHF 4‘706.00 |
CHF 4‘390.00 |
> 60 mesi |
CHF 5‘401.00 |
CHF 4‘871.00 |
CHF 4‘522.00 |
2.2 I nuovi salari minimi orari ammontano a partire dal 01.01.2014:
Esperienza prof. nel ramo |
Lavoratori qualificati |
Lavoratori semi-qualificati |
Lavoratori ausiliari |
< = 12 mesi |
CHF 24.35 |
CHF 22.55 |
CHF 21.45 |
> 12 mesi |
CHF 25.35 |
CHF 23.30 |
CHF 22.05 |
> 24 mesi |
CHF 26.40 |
CHF 24.15 |
CHF 22.75 |
> 36 mesi |
CHF 27.45 |
CHF 25.00 |
CHF 23.40 |
> 48 mesi |
CHF 28.55 |
CHF 25.85 |
CHF 24.10 |
> 60 mesi |
CHF 29.70 |
CHF 26.75 |
CHF 24.85 |
Salario minimo per le persone in formazione del ramo Involucro edilizio Svizzera (Appendice 2 CCL)
Tirocini con attestato federale di capacità (AFC)
1° anno di tirocinio CHF 800.00 al mese
2° anno di tirocinio CHF 1’000.00 al mese
3° anno di tirocinio CHF 1‘200.00 al mese
Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP)
1° anno di tirocinio CHF 700.00 al mese
2° anno di tirocinio CHF 900.00 al mese